L'imposta di bollo
A causa della revisione della normativa in corso nel 2012, che definisce l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti di deposito e sul possesso di prodotti e strumenti finanziari, Fineco provvederà all’addebito dei primi bolli, a partire dal 6 dicembre 2012. In particolare, in questa data, verranno addebitati i bolli relativi al primo trimestre del 2012 (al 31/03/2012), mentre quelli relativi al secondo (al 30/06/2012) e terzo trimestre (al 30/09/2012) verranno addebitati entro la fine dell’anno in corso. Il quarto trimestre (al 31/12/2012) verrà invece addebitato a gennaio 2013. In generale, l’imposta di bollo verrà calcolata sulla somma dei depositi con medesima intestazione.
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO su PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI
Il nuovo art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 642 riguarda la disciplina dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, incluso il conto deposito CashPark.
A differenza del vecchio modello, è stata introdotta una tassazione percentuale annuale quantificata come di seguito:
- 1 per mille per l'anno 2012, con un massimo di 1.200,00 euro (per il solo anno 2012)
- 1,5 per mille a decorrere dall'anno 2013 e per tutti gli anni successivi
- un importo minimo annuo di 34,20 euro
Ai fini del calcolo è inoltre specificato che:
- l’importo minimo addebitabile è di 1 euro;
- negli arrotondamenti al decimo di euro se il centesimo è tra 0 e 4 si arrotonda per difetto al decimo inferiore; se compreso tra 5 e 9 si arrotonda per eccesso al decimo superiore.
L’importo minimo di 34,20 euro è da versare in ogni caso anche per i depositi con saldi privi di valore o vuoti, ma movimentati nel corso del periodo rendicontato. Se, invece, sia all’inizio sia al termine del periodo rendicontato, non sono presenti prodotti finanziari l’imposta non è dovuta.
Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta è l’anno civile e l’imposta è rapportata al periodo rendicontato se:
- le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno
- in caso di estinzione dei rapporti
- in caso di apertura rapporti in corso d’anno
Gli importi minimi e massimi sono stabiliti su base annua e applicati in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo ente gestore.
L’imposta è calcolata in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ogni anno in assenza di rendicontazione.
In materia di comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali, pur in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, sussista uno stabile rapporto con l'intermediario, quest’ultimo può effettuare i necessari disinvestimenti per il pagamento dell'imposta di bollo in caso di mancata provvista da parte del cliente.
Riportiamo di seguito alcuni esempi di calcolo: il periodo di riferimento degli esempi è l’anno 2012 di 366 giorni:
1) Cliente con un deposito titoli il cui saldo varia nel corso dell’anno e un CashPark collegati allo stesso conto.
Saldo I trimestre Imposta di
bollo Imposta arrotondata Totale per trimestre
Deposito 560.000 139,23 139,20 151,60
CashPark 50.000 12,43 12,40
Saldo II trimestre
Deposito 300.000 74,59 74,60 87,00
CashPark 50.000 12,43 12,40
Saldo III trimestre
Desposito 320.000 80,44 80,40 92,00
CashPark 50.000 12,57 12,60
Saldo IV trimestre
Desposito 320.000 80,44 80,40 92,00
CashPark 50.000 12,57 12,60
TOTALE IMPOSTA APPLICATA 422,60
Sebbene il saldo di CashPark rimanga costante nel corso dell’anno, l’imposta da versare per ogni trimestre varia in quanto deve essere rapportata al numero di giorni, differenti a seconda dei trimestri considerati (91 gg nel primo trimestre, 91 nel secondo, 92 nel terzo e nel quarto).
Lo stesso criterio è utilizzato anche per il calcolo dell’imposta sul deposito titoli.
2) Cliente con 2 depositi il cui saldo varia nel corso dell’anno e collegati a due conti diversi con medesima intestazione.
Saldo I trimestre Imposta
di
bollo Imposta arrotondata Totale addebito per NDG
Deposito 1 850.000 211,34 211,30 487,30
Deposito 2 1.110.000 275,98 276,00
Saldo II trimestre
Deposito 1 980.000 243,66 243,70 591,80
Deposito 2 1.400.000 348,09 348,10
Saldo III trimestre
Deposito 1 980.000 246,34 246,30 120,90
Deposito 2 1.400.000 351,91 351,90
Saldo IV trimestre
Deposito 1 980.000 0 0 0
Deposito 2 1.400.000 0 0
TOTALE IMPOSTA 1.200
In questo secondo esempio, sommando le imposte di entrambi i depositi è superato, nel terzo trimestre, il massimo previsto per il 2012 di 1.200 euro.
Una volta raggiunto il massimo, non sarà più applicata alcuna imposta: pertanto nel terzo trimestre sarà addebitata solo la differenza (120,90) tra 1.200 e l’importo già addebitato nei primi due trimestri.
3) Cliente con deposito a saldo 0 (zero), movimentato solo nei primi due trimestri.
Saldo I trimestre Imposta
di
bollo Imposta arrotondata Totale addebito per NDG
Deposito 0 -movimentato 8,50
8,50
8,50
CashPark 0 - movimentato
Saldo II trimestre
Deposito 0 - movimentato 8,50 8,50 8,50
CashPark 0
Saldo III trimestre
Desposito 0 0 0 0
CashPark 0
Saldo IV trimestre
Desposito 0 0 0 0
CashPark 0
TOTALE IMPOSTA 17,00
Nei primi due trimestri il saldo del deposito e di CashPark è pari a 0, ma entrambi sono stati movimentati:
- per i primi due trimestri occorre calcolare il minimo imponibile (34,20 euro) rapportato al periodo rendicontato (91 gg nel primo trimestre e 91 gg nel secondo trimestre);
- negli ultimi due trimestri, invece, il saldo è rimasto pari a 0 e senza movimentazione e non è quindi da calcolare alcuna imposta.
4) Cliente che non raggiunge il minimo annuale.
Saldo I trimestre Imposta di
bollo Imposta arrotondata Totale per trimestre
Deposito 1000 0,25 1 1
Saldo II trimestre
Deposito 1000 0,25 1 1
Saldo III trimestre
Desposito 2000 0,50 1 1
Saldo IV trimestre
Desposito 2000 0,50 31,20 31,20
TOTALE IMPOSTA APPLICATA 34,20
In questo caso la tassazione trimestrale è molto esigua (0,25 e 0,50), ma per i primi 3 trimestri sarà addebitato l’importo minimo di 1 euro.
Al termine del quarto trimestre, sarà addebitato l’importo corrispondente alla differenza tra quanto già versato (3 euro in tutto) e il minimo dovuto di 34,20 euro annui.
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO su ESTRATTI DI CONTO CORRENTE
Si definiscono “estratti di conto corrente” le comunicazioni riepilogative dell’andamento del rapporto, che indicano le movimentazioni del conto corrente (oltre che il saldo finale) e che devono essere inviate alla clientela almeno una volta all’anno.
Il nuovo testo dell’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 prevede la seguente imposta di bollo, calcolata in misura differenziata in funzione del soggetto titolare del rapporto:
- 34,20 euro annui per i clienti persona fisica;
- 100,00 euro annui per i clienti diversi da persone fisiche.
In caso di più rapporti di conto corrente identicamente intestati, l’imposta è dovuta per ciascun esemplare di estratto conto; il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta è l’anno civile (365 o 366 giorni in caso di anno bisestile).
L’imposta di bollo è applicabile a ogni rendicontazione annuale o infrannuale, compresi gli estratti e i rendiconti di estinzione ed è rapportata al periodo rendicontato.
ESTRATTI DI CONTO CORRENTE ESENTI DAL PAGAMENTO
Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti di conti correnti con giacenza media inferiore a 5.000,00 euro (saldo contabile).
Per il calcolo della soglia di esenzione vanno considerati unitariamente tutti i rapporti di conto corrente identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca.
L’imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Tali rapporti non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione.
I conti correnti intestati a soggetti diversi da persone fisiche sono invece sempre imponibili a prescindere dalle giacenze.
PROMOZIONI
Si precisa che, per tutti i rapporti rientranti in una delle campagne promozionali che prevedono la gratuità dei bolli, l’imposta di bollo sarà comunque calcolata in base ai criteri esposti, addebitata sul conto corrente e in seguito stornata, in quanto a carico di Fineco. Pertanto, nei movimenti del conto, sarà visualizzato il movimento di addebito e il relativo movimento di storno con segno opposto.
POLIZZE ASSICURATIVE
In materia di polizze di assicurazione la normativa dispone che:
- L’imposta è applicata a cura dell’impresa di assicurazione.
- Per le comunicazioni relative a polizze di cui ai rami III e V dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 7/12/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), per le quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o del riscatto.
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