Imposta di bollo o mini-patrimoniale sugli investimenti in prodotti finanziari e Tobin Tax sulle transazioni

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angelico
00lunedì 17 dicembre 2012 19:35
L'imposta di bollo

A causa della revisione della normativa in corso nel 2012, che definisce l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti di deposito e sul possesso di prodotti e strumenti finanziari, Fineco provvederà all’addebito dei primi bolli, a partire dal 6 dicembre 2012. In particolare, in questa data, verranno addebitati i bolli relativi al primo trimestre del 2012 (al 31/03/2012), mentre quelli relativi al secondo (al 30/06/2012) e terzo trimestre (al 30/09/2012) verranno addebitati entro la fine dell’anno in corso. Il quarto trimestre (al 31/12/2012) verrà invece addebitato a gennaio 2013. In generale, l’imposta di bollo verrà calcolata sulla somma dei depositi con medesima intestazione.

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO su PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI
Il nuovo art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26/10/1972, n. 642 riguarda la disciplina dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, incluso il conto deposito CashPark.
A differenza del vecchio modello, è stata introdotta una tassazione percentuale annuale quantificata come di seguito:

- 1 per mille per l'anno 2012, con un massimo di 1.200,00 euro (per il solo anno 2012)
- 1,5 per mille a decorrere dall'anno 2013 e per tutti gli anni successivi
- un importo minimo annuo di 34,20 euro

Ai fini del calcolo è inoltre specificato che:
- l’importo minimo addebitabile è di 1 euro;
- negli arrotondamenti al decimo di euro se il centesimo è tra 0 e 4 si arrotonda per difetto al decimo inferiore; se compreso tra 5 e 9 si arrotonda per eccesso al decimo superiore.

L’importo minimo di 34,20 euro è da versare in ogni caso anche per i depositi con saldi privi di valore o vuoti, ma movimentati nel corso del periodo rendicontato. Se, invece, sia all’inizio sia al termine del periodo rendicontato, non sono presenti prodotti finanziari l’imposta non è dovuta.

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta è l’anno civile e l’imposta è rapportata al periodo rendicontato se:
- le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno
- in caso di estinzione dei rapporti
- in caso di apertura rapporti in corso d’anno

Gli importi minimi e massimi sono stabiliti su base annua e applicati in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo ente gestore.
L’imposta è calcolata in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ogni anno in assenza di rendicontazione.

In materia di comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio per le quali, pur in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, sussista uno stabile rapporto con l'intermediario, quest’ultimo può effettuare i necessari disinvestimenti per il pagamento dell'imposta di bollo in caso di mancata provvista da parte del cliente.

Riportiamo di seguito alcuni esempi di calcolo: il periodo di riferimento degli esempi è l’anno 2012 di 366 giorni:

1) Cliente con un deposito titoli il cui saldo varia nel corso dell’anno e un CashPark collegati allo stesso conto.


Saldo I trimestre Imposta di
bollo Imposta arrotondata Totale per trimestre
Deposito 560.000 139,23 139,20 151,60
CashPark 50.000 12,43 12,40
Saldo II trimestre
Deposito 300.000 74,59 74,60 87,00
CashPark 50.000 12,43 12,40
Saldo III trimestre
Desposito 320.000 80,44 80,40 92,00
CashPark 50.000 12,57 12,60
Saldo IV trimestre
Desposito 320.000 80,44 80,40 92,00
CashPark 50.000 12,57 12,60
TOTALE IMPOSTA APPLICATA 422,60
Sebbene il saldo di CashPark rimanga costante nel corso dell’anno, l’imposta da versare per ogni trimestre varia in quanto deve essere rapportata al numero di giorni, differenti a seconda dei trimestri considerati (91 gg nel primo trimestre, 91 nel secondo, 92 nel terzo e nel quarto).

Lo stesso criterio è utilizzato anche per il calcolo dell’imposta sul deposito titoli.

2) Cliente con 2 depositi il cui saldo varia nel corso dell’anno e collegati a due conti diversi con medesima intestazione.

Saldo I trimestre Imposta
di
bollo Imposta arrotondata Totale addebito per NDG
Deposito 1 850.000 211,34 211,30 487,30
Deposito 2 1.110.000 275,98 276,00
Saldo II trimestre
Deposito 1 980.000 243,66 243,70 591,80
Deposito 2 1.400.000 348,09 348,10
Saldo III trimestre
Deposito 1 980.000 246,34 246,30 120,90
Deposito 2 1.400.000 351,91 351,90
Saldo IV trimestre
Deposito 1 980.000 0 0 0
Deposito 2 1.400.000 0 0
TOTALE IMPOSTA 1.200

In questo secondo esempio, sommando le imposte di entrambi i depositi è superato, nel terzo trimestre, il massimo previsto per il 2012 di 1.200 euro.

Una volta raggiunto il massimo, non sarà più applicata alcuna imposta: pertanto nel terzo trimestre sarà addebitata solo la differenza (120,90) tra 1.200 e l’importo già addebitato nei primi due trimestri.

3) Cliente con deposito a saldo 0 (zero), movimentato solo nei primi due trimestri.


Saldo I trimestre Imposta
di
bollo Imposta arrotondata Totale addebito per NDG
Deposito 0 -movimentato 8,50
8,50
8,50

CashPark 0 - movimentato
Saldo II trimestre
Deposito 0 - movimentato 8,50 8,50 8,50
CashPark 0
Saldo III trimestre
Desposito 0 0 0 0
CashPark 0
Saldo IV trimestre
Desposito 0 0 0 0
CashPark 0
TOTALE IMPOSTA 17,00

Nei primi due trimestri il saldo del deposito e di CashPark è pari a 0, ma entrambi sono stati movimentati:
- per i primi due trimestri occorre calcolare il minimo imponibile (34,20 euro) rapportato al periodo rendicontato (91 gg nel primo trimestre e 91 gg nel secondo trimestre);
- negli ultimi due trimestri, invece, il saldo è rimasto pari a 0 e senza movimentazione e non è quindi da calcolare alcuna imposta.

4) Cliente che non raggiunge il minimo annuale.

Saldo I trimestre Imposta di
bollo Imposta arrotondata Totale per trimestre
Deposito 1000 0,25 1 1
Saldo II trimestre
Deposito 1000 0,25 1 1
Saldo III trimestre
Desposito 2000 0,50 1 1
Saldo IV trimestre
Desposito 2000 0,50 31,20 31,20
TOTALE IMPOSTA APPLICATA 34,20


In questo caso la tassazione trimestrale è molto esigua (0,25 e 0,50), ma per i primi 3 trimestri sarà addebitato l’importo minimo di 1 euro.
Al termine del quarto trimestre, sarà addebitato l’importo corrispondente alla differenza tra quanto già versato (3 euro in tutto) e il minimo dovuto di 34,20 euro annui.

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO su ESTRATTI DI CONTO CORRENTE
Si definiscono “estratti di conto corrente” le comunicazioni riepilogative dell’andamento del rapporto, che indicano le movimentazioni del conto corrente (oltre che il saldo finale) e che devono essere inviate alla clientela almeno una volta all’anno.

Il nuovo testo dell’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 prevede la seguente imposta di bollo, calcolata in misura differenziata in funzione del soggetto titolare del rapporto:
- 34,20 euro annui per i clienti persona fisica;
- 100,00 euro annui per i clienti diversi da persone fisiche.

In caso di più rapporti di conto corrente identicamente intestati, l’imposta è dovuta per ciascun esemplare di estratto conto; il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta è l’anno civile (365 o 366 giorni in caso di anno bisestile).

L’imposta di bollo è applicabile a ogni rendicontazione annuale o infrannuale, compresi gli estratti e i rendiconti di estinzione ed è rapportata al periodo rendicontato.

ESTRATTI DI CONTO CORRENTE ESENTI DAL PAGAMENTO
Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti di conti correnti con giacenza media inferiore a 5.000,00 euro (saldo contabile).
Per il calcolo della soglia di esenzione vanno considerati unitariamente tutti i rapporti di conto corrente identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca.

L’imposta di bollo non è dovuta con riferimento ai conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore della giacenza media risulti negativo. Tali rapporti non concorrono a formare il valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione.
I conti correnti intestati a soggetti diversi da persone fisiche sono invece sempre imponibili a prescindere dalle giacenze.

PROMOZIONI
Si precisa che, per tutti i rapporti rientranti in una delle campagne promozionali che prevedono la gratuità dei bolli, l’imposta di bollo sarà comunque calcolata in base ai criteri esposti, addebitata sul conto corrente e in seguito stornata, in quanto a carico di Fineco. Pertanto, nei movimenti del conto, sarà visualizzato il movimento di addebito e il relativo movimento di storno con segno opposto.

POLIZZE ASSICURATIVE
In materia di polizze di assicurazione la normativa dispone che:
- L’imposta è applicata a cura dell’impresa di assicurazione.
- Per le comunicazioni relative a polizze di cui ai rami III e V dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 7/12/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), per le quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto, l’imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all’atto del rimborso o del riscatto.

help.fineco.it/templateVisivo.asp?sez=514&info=2259
angelico
00lunedì 31 dicembre 2012 23:42
Dal primo gennaio stangata su conti deposito e buoni postali: l'imposta aumenta del 50 per cento

di Enrico Marro
Cronologia articolo31 dicembre 2012Commenti (1)
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Stangata in arrivo dal 1° gennaio per il risparmio personale. L'imposta di bollo su conti deposito e buoni postali (cartacei e dematerializzati) aumenta del 50 %, passando dallo 0,10% allo 0,15%. Non è una novità, perché prevista dal decreto "salva Italia" di oltre un anno fa, ma è bene non dimenticarsi il peso che questo rincaro avrà sui rendimenti dei conti deposito. Tra l'altro, nel 2013 verrà abolito il tetto massimo di 1.200 euro, mentre resta invece fisso l'importo minimo da pagare (pari a 34,2 euro). Sono esenti i buoni postali fruttuferi con rimborso inferiore a 5mila euro e i fondi pensione.

Arriva anche la Tobin Tax
Dal 1° marzo, poi, arriva la Tobin Tax, completamente ridisegnata rispetto alla prima formulazione dal maxiemendamento governativo alla legge di stabilità. Nella nuova versione, la "Tobin" entra in vigore a rate: il 1° marzo sugli scambi azionari, il 1° luglio sui derivati. L'aliquota per i mercati regolamentati sarà dello 0,12% (ma 0,1% dal 2014) e per quelli non regolamentati, su cui sarà applicata da luglio, dello 0,22% (0,2% dal 2014): paga il prelievo il soggetto in favore del quale avviene il trasferimento. Esclusa la finanza etica e i titoli azionari italiani la cui capitalizzazione media nel mese di novembre 2012 è risultata inferiore ai 500 milioni di euro: quindi saranno soggette all'imposta solo una settantina di azioni sulle 272 negoziate su Borsa Italiana. Per i derivati invece l'imposta è fissa, verrà calcolata secondo il prodotto e il valore nazionale del contratto, e sarà al massimo di 200 euro. Colpito anche il trading più speculativo, con un'aliquota dello 0,02% sulle negoziazioni ad alta frequenza (high frequency trading).

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«Macché Tobin Tax, è un balzello sulle transazioni al dettaglio»
Stefano Sardelli, direttore generale di Invest Banca, ricorda che il presupposto impositivo è il trasferimento della proprietà di azioni emesse da soggetti residenti, quindi nn si paga la tassa se si investe in azioni estere anche se quotate su Borsa Italiana, come quelle del segmento MTA International. Inoltre sono esclusi gli Etf, sebbene le transazioni sui titoli soggetti alla nuova normativa effettuate dagli stessi emittenti ricadranno nel perimetro dell'imposta, con un prevedibile incremento del costo dei singoli prodotti. «In definitiva sembra di trovarsi di fronte ad un nuovo balzello sulle transazioni finanziarie al dettaglio - riflette Sardelli - più assimilabile sicuramente alla "vecchia" tassa sui contratti di Borsa, abrogata alcuni anni or sono, il cui effetto sarà quello di segmentare ancor più i mercati finanziari inducendo anche ad arbitraggi tra mercati». Inoltre, continua il direttore generale di Invest Banca, in assenza di un ampio numero di Paesi aderenti ad un tale sistema di prelievo fiscale si riduce sensibilmente l'efficacia impositiva a vantaggio di quelle piazze che non l'applicheranno o di quei Paesi come la Germania che, pur avendola proposta tra i primi, si sono guardati bene dall'introdurla velocemente (nel caso tedesco si parla già di un probabile rinvio al 2016). «Questa imposta sulle transazioni finanziarie colpisce indiscriminatamente tutti – sottolinea Sardelli - facendo leva sulla quantità (sulla falsariga delle imposte su tabacco ed alcolici), piuttosto che seguire le intenzioni iniziali di Tobin - che la propose nel 1972 - che intendeva colpire tutte le transazioni sui mercati valutari, campo esclusivo della grande finanza internazionale per limitare le fluttuazioni speculative (penalizzando le speculazioni valutarie a breve termine visto che a quei tempi non esistevano gli strumenti derivati), e per procurare contemporaneamente nuove entrate tributarie prelevate da chi avrebbe potuto trarre profitto dalla finanza».

«Tobin aggirata grazie agli Etf»
«L'ultima versione della Tobin Tax approvata con la legge di stabilità va oltre ogni aspettativa introducendo distorsioni dilazionate ed incertezza sulle regole», spiega Renzo Moretti, presidente di Gwa sim. Colpirà una settantina di azioni quotate a Piazza Affari, ed essendo prevalentemente titoli inclusi nell'indice «non bisogna essere degli scienziati per capire che gli scambi su queste azioni saranno "mediati" dagli Etf, che diventeranno l'unico strumento per investire in questi titoli. Risultato in termini di gettito molto ridotto o nullo». Si cerca di scoraggiare l'high frequency trading con un'imposta dello 0,02% sugli ordini immessi e revocati in giornata (forse l'unico provvedimento che va nella direzione dichiarata dagli estensori della normativa), ma si rimanda ad un regolamento del ministero dell'Economia per i dettagli. Per i derivati si introduce un'imposta fissa. «Quando si tratta di creare confusione non possiamo dire di non essere i primi della classe - sospira Moretti - cosa c'era di male ad aspettare il legislatore europeo?»


www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-12-31/stangata-conti-deposito-buoni-152229.shtml?uuid=...
angelico
00martedì 19 marzo 2013 19:11
Tobin tax e bolli: incroci pericolosi

Giovanni BarbagelataCronologia articolo04 marzo 2013
IN QUESTO ARTICOLO

Argomenti: Partecipazioni societarie | Agenzia Entrate | Tax | Ivafe



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Dal 1° marzo è scattata la nuova imposta sulle transazioni finanziarie, la Tobin tax, che riguarda compravendite, operazioni con strumenti derivati e operazioni ad alta frequenza aventi per oggetto titoli azionari italiani. Per i derivati, l'imposta si applicherà però solo a partire dal 1° luglio 2013. L'imposta deve essere versata in via ordinaria entro il giorno 16 del mese successivo all'operazione, ma per consentire i cambiamenti nelle procedure degli intermediari (e nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate), per i trasferimenti effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 il versamento dell'imposta è differito al 16 luglio 2013. Al debutto sui mercati, la nuova imposta sulle operazioni aventi per oggetto titoli azionari italiani aggiunge quindi un ulteriore tassello alla già complicata tassazione delle rendite finanziarie. Ecco alcune delle criticità sinora emerse.
Indeducibilità e cumulo con i bolli. La tobin tax, per espressa disposizione di legge, è indeducibile e quindi non rileva ai fini della determinazione del reddito. Né rilevano a tal fine (almeno, per i soggetti diversi dalle imprese) l'imposta di bollo e l'Ivafe (per le azioni estere o detenute all'estero senza il tramite di intermediari residenti) non trattandosi di oneri "inerenti" la produzione delle plus-minusvalenze (in quanto legata al possesso dello strumento e non già all'acquisto o alla cessione). L'effetto è che quando entrambe le imposte si applicano congiuntamente (per esempio, derivati con sottostante azionario e azioni quotate non incluse nella lista delle "small cap") l'investimento diviene fiscalmente più oneroso.
Non quotate e contratti Otc. La Tobin tax si applica alle operazioni aventi per oggetto titoli azionari non quotati in mercati regolamentati e alle transazioni su titoli quotati (a condizione che l'emittente abbia una capitalizzazione non inferiore a 500 milioni di euro). Per le non quotate e per le transazioni Otc su titoli quotati (se non effettuate tramite l'intervento di un intermediario che si interponga tra le parti acquistando gli strumenti su un mercato regolamentato, con coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento) non sono però richiamate le disposizioni sulla riduzione d'aliquota del 50%, né l'esclusione prevista per le società "sottocapitalizzate". La misura agevolativa appare in senso lato discriminatoria. Va però tenuto presente che le azioni non quotate non depositate in amministrazione presso intermediari residenti non sono soggette all'imposta di bollo dell'1,5 per mille.
Plurima imposizione. L'imposta è dovuta in caso di conclusione di un contratto derivato con sottostante azionario e si applica in misura fissa, a scaglioni, sulla base del valore nozionale del contratto con un massimo di 200 euro per ogni controparte per i contratti aventi un nozionale superiore a 1 milione di euro (tabella 3 allegata alla legge n. 228/2012). In caso di "settlement" con consegna del sottostante (azioni italiane), non di nuova emissione (che sono escluse da imposizione), si applica altresì l'imposta sulle compravendite con l'aliquota dello 0,2% e in tal caso la base imponibile è il maggiore tra il valore di esercizio stabilito ("strike") e - anche con finalità antielusive - il valore normale delle azioni determinato ai sensi del comma 4, dell'articolo 9, del Tuir.

La carta d'identità
Le caratteristiche della Tobin tax
OPERAZIONI TASSATE
La Tobin Tax, introdotta dalla legge di stabilità per il 2013, colpisce il trasferimento di proprietà di azioni, di strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi di questi, emessi da società con sede legale in Italia. Inoltre, scontano la nuova tassa, al momento della conclusione, le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari sui titoli indicati e le operazioni ad alta frequenza sugli stessi titoli
CHI PAGA
L'imposta deve essere pagata dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà, vale a dire da chi acquista azioni, strumenti finanziari partecipativi
e titoli rappresentativi di questi. Nel caso delle operazioni su derivati e su valori mobiliari, invece, l'imposta deve essere versata da ciascuna delle controparti delle operazioni. Questo indipendentemente dalla residenza del soggetto passivo e dal luogo in cui l'operazione è stata conclusa
QUANTO SI PAGA
L'imposta, a regime, si calcola applicando al valore della transazione l'aliquota dello 0,2%, che scende allo 0,1% per le operazioni nei mercati regolamentati. Per il 2013, le aliquote sono fissate, rispettivamente, allo 0,22% e allo 0,12 per cento. Per i derivati, invece, l'imposta si paga in misura fissa, con un massimo di 200 euro. Infine, sugli scambi ad alta frequenza l'aliquota è allo 0,02 per cento
TEMPI
L'imposta si applica alle transazioni concluse da venerdì scorso, 1° marzo, per quel che riguarda i trasferimenti di proprietà di azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi di questi. Per le operazioni su derivati, invece, la Tobin Tax si applica dal 1° luglio prossimo. I versamenti, a cura di banche e finanziarie e, in casi residuali, dei contribuenti, devono essere fatti entro il giorno 16 del mese successivo all'operazione
ESCLUSIONI
La Tobin Tax non si applica se il trasferimento della proprietà avviene per successione o donazione. Inoltre, sono escluse le operazioni di emissione e di annullamento delle azioni, di conversione in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli. Sono anche esclusi, tra gli altri, gli scambi sulle quotate con capitalizzazione fino a 500 milioni e le operazioni degli enti previdenziali e dei fondi pensione
SANZIONI
Per l'accertamento, le sanzioni e la riscossione della Tobin Tax, oltre che per il contenzioso, si devono applicare le regole stabilite per l'Iva, perché compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento dell'imposta si applicano solo ai soggetti tenuti all'adempimento (in genere, banche e finanziarie), che hanno diritto di rivalsa nei confronti del contribuente


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