I chiarimenti sul lavoro a progetto

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leggefiscofinanza
00domenica 9 gennaio 2005 13:44
I chiarimenti sul lavoro a progetto



Dalle colonne di questa pubblicazione si erano anticipate alcune interpretazioni, sostanzialmente differenti dal coro, relativamente a taluni aspetti del cd. lavoro a progetto di cui agli artt. dal 61 al 69 del D.Lgs n. 276/2003 (riforma Biagi). In particolare si era evidenziata la differenza tra "progetto" e "programma di lavoro" che il legislatore aveva introdotto in tale tipologia contrattuale, così come anche si era anticipata la possibilità della ripetitività del lavoro a progetto con lo stesso collaboratore. Datata 8 gennaio u.s., la prima circolare esplicativa del Ministero del lavoro (n. 1/2004) in materia conferma i citati indirizzi interpretativi e proprio le suddette due questioni sono le principali novità delle istruzioni ministeriali.
La circolare provvede preliminarmente a precisare che l'art. 61 del decreto legislativo non sostituisce né modifica l'art. 409 c.p.c., bensì interviene per disciplinare le modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore utili a collocare la stessa nell'ambito della autonomia. Di rilievo, come si anticipava, le questioni inerenti la caratterizzazione del progetto che viene indicato come diverso dal programma di lavoro. Per l'uno e per l'altro caso, comunque, il datore di lavoro non potrà richiedere prestazioni lavorative che esulano dal progetto o programma di lavoro convenuto. Relativamente al progetto, si chiarisce che questo consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Infatti, per sua natura, un progetto deve necessariamente comprendere un obiettivo o un risultato finale che, tra l'altro, è quello che poi segna il termine della collaborazione per l'avvenuto raggiungimento o realizzazione dello stesso. Il progetto potrà inoltre essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa.
La precisazione è utile in quanto allarga il campo applicativo ben oltre l' attività tipica dell'impresa, estendendolo ad iniziative sussidiarie all'ttività principale (promozione, ricerca vendita, ecc). L'individuazione del progetto oggetto del contratto è di competenza del committente. Tale riserva di competenza si lega alle necessità che l'impresa esprime in relazione al fabbisogno di una prestazione lavorativa per il raggiungimento di un determinato obiettivo e che quindi motiva il ricorso ad un apporto lavorativo specificatamente mirato ed esattamente collocato in un determinato arco temporale.
La circolare aggiunge che le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili, pur non specificando esplicitamente a quale delle parti è attribuita tale competenza. Considerato comunque che l'individuazione del progetto è competenza del committente, conseguenzialmente è anche di sua competenza operare tali scelte organizzative; ciò comporta, tra l'altro, che evidentemente, all'atto dell'accettazione e condivisione del progetto in sede di stipula contrattuale, il collaboratore assume impegno alla realizzazione della prestazione secondo standard predeterminati per lui vincolanti che, con altrettanta evidenza, non potranno costituire motivazione successiva di impossibilità della prestazione o comunque di sindacabilità da parte del collaboratore.
Differente la concezione del programma di lavoro o fase di esso. Tale programma - prosegue la circolare - consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato - in vista di un risultato finale - da altre lavorazioni e risultati parziali. Posta tale precisazione ministeriale, diventa evidente che le differenze con le vecchie co.co.co sono ormai risibili, ovvero connesse più specificatamente all'individuazione del lavoro oggetto della prestazione e all'evento (determinato o determinabile) che ne costituirà il termine.
Confermate, infatti, per il resto, le principali caratteristiche della prestazione a progetto, che permangono individuate nella collaborazione, nella coordinazione e nella continuità. Ad allargare ancora le maglie del contratto a progetto interviene un'ulteriore precisazione riportata nella circolare, secondo la quale, nel caso di programma di lavoro, la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse del committente all'esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, presumibile nella sua natura ma non necessariamente preventivabile in termini temporali.
Una determinata attività, quindi, individuata dal committente potrà proseguire se questi manifesta il persistere dell'interesse alla materia del programma, venendo così ulteriormente distinta l'esecuzione del programma di lavoro dall'altro istituto progettuale comprensivo dello specifico obiettivo o risultato.
Altro non trascurabile particolare è quello riferito alla rinnovabilità del contratto. Il Ministero afferma - confermando anche in questo caso le prime interpretazioni qui pubblicate - che analogo progetto o programma di lavoro possono essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore. Da ciò emerge un percorso diverso dalla prosecuzione del programma sopra indicata, trattandosi di un nuovo contratto previa cessazione del precedente. Lo stesso collaboratore, quindi, potrà essere impegnato per lo stesso progetto o programma di lavoro con contratti successivi o per progetti o programmi di lavoro aventi contenuti del tutto diversi, tanto con lo stesso quanto con altro committente. In ciascun contratto di lavoro distintamente considerato dovranno necessariamente essere contenuti tutti i requisiti di legge: sostanzialmente ciascun contratto dovrà autonomamente essere disciplinato secondo le singole prescrizioni del decreto legislativo.

Renzo La Costa
CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL
http://www.ancl.it/ANCLINST/LACO_6_S.htm
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